Fondata in Massa il 15 settembre 1975
Statuto Confraternita Candia
Aggiornato il 10 Maggio 2006
Art. 1 - Costituzione,
Denominazione, Sede e Durata
Art. 2 - Finalità
e scopi
Art. 3 - Adesione
ad Associazioni Italiane
Art. 4 - Soci
Art. 5 - Acquisizione
e perdita della qualità di socio
Art. 6 - Diritti
e doveri dei soci
Art. 7 - Organi
dell’Associazione
Art. 8 - Assemblea
dei soci
Art. 9 - Consiglio
Direttivo
Art. 10 - Attribuzioni
e funzionamento del Consiglio Direttivo
Art. 11 - Il
Presidente
Art. 12 - Il
Vice Presidente
Art. 13 - Il
Segretario
Art. 14 - L’Amministratore
Art. 15 - Esercizio
finanziario
Art. 16 - I
Circoli
Art. 17 - Entrate
e Patrimonio
Art. 18 - Collegio
dei Sindaci
Art. 19 - Sanzioni
e ricorsi riguardanti i soci
Art. 20 - Sanzioni
e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi
Art. 21 - Controversie
Art. 22 - Modifiche
dello Statuto
Art.
1
-
Costituzione, Denominazione, Sede e
Durata
Promossa da un gruppo di adetti di settore,è costituita l’Associazione enogastronomica denominata "Confraternita del Candia e della torta di riso".
la quale è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in materia.
Essa ha sede in Massa via delle mura sud
n.7
La durata dell’Associazione è a tempo
indeterminato.
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Art. 2 -
Finalità e scopi
L’Associazione è apartitica, democratica, non
ha fini di lucro, è di promozione sociale e si propone di promuovere, gestire e
coordinare le attività culturali, formative, ricreative, turistiche, sportive
dilettantistiche, sociali ed assistenziali per il proficuo impiego del tempo
libero dei soci.
L’Associazione partecipera' anche a ulteriori
attività, promosse dalle altre Associazioni o derivanti da accordi con le varie
organizzazioni ,istituzioni o altro, concernenti materie connesse alla
realizzazione di manifestazioni gastronomiche,culturali,sociali ed altro.
L’Associazione potrà, per il conseguimento
delle proprie finalità , stipulare convenzioni ed accordi, partecipare e/o
organizzare manifestazioni a carattere nazionale, regionale e locale.
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Art. 3 -
Adesione ad Associazioni Italiane
L’Associazione potra' aderire ad altre Associazioni
italiane aventi uguali scopi sociali,culturali ed altro.
Ne accetta le norme statutarie e
regolamentari, ne condivide gli indirizzi, gli scopi e le finalità e si conforma
alle sue direttive.
Il venir meno dell’adesione, per qualsiasi
motivo, ad altre Associazioni, comporta l’automatica
cancellazione dalle Associazioni stesse.
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Art. 4 -
Soci
L’appartenenza all’Associazione denominata"confraternita del Candia e della torta di riso" è determinata, per libera scelta, dalla sede di lavoro, dalla
residenza o dal domicilio o dalla nazionalita'.
Si può essere contemporaneamente soci di
più Associazioni,aventi uguali scopi,finalita' ed altro,ma non si possono nel caso,ricoprire cariche sociali.
La qualità di socio è elemento essenziale per
partecipare alla vita attiva dell’Associazione, alle consultazioni elettorali e
per ricoprire cariche sociali interne.
Il numero dei soci e' illimitato e cosi' suddiviso:
a-Soci fondatori
b-Soci ordinari
c-Soci onorari
d-Soci benemeriti
I soci onorari e benemeriti ,per il loro contributo alla vita del sodalizio,su delibera del
Gran consiglio,sono esonerati dal versamento della quota annua.
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Art. 5 - Acquisizione e perdita della qualità di
socio
La qualità di socio si acquista con il
versamento della quota sociale di iscrizione annua.
L’impegno del socio è annuo e s’intende tacitamente rinnovato per le iscrizioni, se entro il 30 settembre non revochi l'adesione.
La qualità di socio si perde:
- per mancato versamento della quota sociale nel termine
fissato dall’Associazione;
- per radiazione ai sensi dell’art. 19 del presente
Statuto;
- per decadenza ai sensi dell’art. 20 del presente
Statuto.
I soci che partecipano alle consultazioni
elettorali e che vengono eletti a ricoprire cariche sociali, nonché i loro
eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la
qualifica di socio, senza soluzioni di continuità, dalla data stessa delle
elezioni.
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Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di
voto:
- per l'elezione degli Organi direttivi
dell’Associazione;
- per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e
dei Regolamenti;
- per l’approvazione del bilancio di previsione e del
rendiconto annuale.
I soci hanno diritto:
- a frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi
in cui vengono svolte le attività dell’Associazione;
- a partecipare alle attività ed alle iniziative da essa
promosse ed a fruire di tutti i servizi dalla stessa erogati.
I soci sono tenuti all’osservanza dello
Statuto, dei Regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale assunta
dagli Organi competenti nel rispetto dello Statuto stesso.
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Art. 7 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Sindaci.
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Art. 8 - Assemblea dei soci
L’Assemblea è costituita da tutti i soci; le
sue deliberazioni sono adottate in conformità al presente Statuto ed a
maggioranza dei voti.
L’Assemblea dei soci deve essere convocata
mediante avviso da affiggere almeno 10 giorni prima della data fissata per la
riunione, nella sede sociale, nei luoghi ove si svolgono le attività
sociali.
L’Assemblea è valida in prima convocazione
quando sia presente più della metà dei soci; in seconda convocazione, anche
nella stessa giornata a distanza di almeno due ore, qualunque sia il numero dei
partecipanti.
Ogni socio può rappresentare, con delega
sottoscritta, un solo altro socio.
L’Assemblea è convocata, almeno due volte
l’anno per:
- l’approvazione del bilancio di previsione;
- l’approvazione del rendiconto annuale.
L’Assemblea è inoltre convocata:
- per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie
e regolamentari;
- per deliberare su altri argomenti proposti dal Consiglio
Direttivo o su richiesta sottoscritta da almeno il 15% dei soci;
- per deliberare il diniego della fiducia al Consiglio
Direttivo, con il voto di almeno la metà dei soci dell’Associazione.
L’Assemblea è dichiarata aperta dal
Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal socio più anziano presente alla
riunione ed è presieduta da un socio eletto dall’Assemblea medesima, la quale
nomina anche un segretario e, occorrendo, due scrutatori.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea dei
soci verranno conservati in appositi registri ed affissi per 10 giorni nella
sede sociale.
Le delibere dell’Assemblea dei soci, sia in
sede ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche se assenti o
dissenzienti o che si siano astenuti dal voto.
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Art. 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’Organo deliberante
dell’Associazione; si rinnova ogni anno, salvo i casi di scioglimento
anticipato a norma del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto
di:
- Dieci membri qualora il numero dei soci sia pari o
inferiore a cento;
I Consiglieri sono eletti, in assemblea,per alzata di mano(voto palese).
Tutti i soci sono elettori ed
eleggibili,ad esclusione per quanto previsto dall'art..4.
La candidatura deve essere presentata
durante i lavori,da tutti i soci che risultano iscritti all’Associazione 90 giorni prima
della data fissata per l’inizio dell'assemblea di voto,30 settembre.
Modalità e tempi per lo svolgimento delle
elezioni del Consiglio Direttivo sono stabilite dal Regolamento elettorale
approvato dall’Associazione.
Nelle ipotesi di dimissioni o decadenza di un
Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile provvede alla sua
sostituzione con il primo dei non eletti .
Il Consigliere che non interviene, senza
valido motivo, a tre sedute consecutive decade dalla carica e gli subentra il
primo dei non eletti . La dichiarazione di decadenza deve
essere deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver chiesto per iscritto
all’interessato i motivi dell’assenza ed aver valutato discrezionalmente la
validità delle giustificazioni addotte.
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Art. 10 - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio
Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione
dell’Associazione.
In particolare, il Consiglio
Direttivo:
- promuove le iniziative e le attività della Associazione
e tratta tutte le questioni di carattere generale;
- provvede alla programmazione delle attività sociali,
autorizzando le relative spese nei limiti delle somme stanziate dal bilancio
preventivo;
- delibera in merito agli atti contrattuali per lo
svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale
unitamente alla relazione sul programma dell’attività da svolgere secondo il
preventivo e di quella svolta nell’esercizio cui si riferisce il consuntivo;
redige, altresì, le note di variazione al bilancio per le spese che non
rientrano nella disponibilità del bilancio preventivo. Le note di variazione
sono approvate con le stesse modalità di approvazione del bilancio
preventivo;
- decide sull'accettazione, sulla radiazione e sulla
decadenza dei soci;
- elegge tra i suoi membri il Presidente e su proposta di
questi il Vice Presidente, ratifica la nomina del Segretario e
dell’Amministratore definendone i poteri salvo quanto previsto dall’art.
11;
- fissa le attribuzioni e le competenze dei responsabili
dell'Associazione;
Per la validità delle sedute del Consiglio
occorre la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
Il Consiglio è convocato almeno una volta al
mese dal Presidente ed ogni qualvolta lo richiede 1/3 dei consiglieri o il
Collegio dei Sindaci, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo i casi di
comprovata urgenza.
Alle riunioni del Consiglio possono
partecipare senza diritto di voto tutti i soci
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è
redatto, su apposito registro, a cura del Segretario, il relativo verbale che
dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
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Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente è eletto tra tutti i
consiglieri a maggioranza assoluta degli aventi diritto. E’ possibile l’elezione
per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente rappresenta l’Associazione .
Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
- convoca e presiede le sedute del Consiglio
Direttivo;
- formalizza nei confronti dei Consiglieri le
responsabilità di settore, secondo le indicazioni di cui al punto h) dell’art.
10;
- nomina il Segretario e l’Amministratore;
- esercita un potere d'indirizzo dell’azione
dell’Amministratore;
- delega al Vice Presidente alcune fra le sue
funzioni;
- stipula con definitiva validità gli atti contrattuali
per lo svolgimento delle attività dell’Associazione , previa deliberazione
del Consiglio;
- dispone il pagamento delle spese correnti e la
riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del
Consiglio;
- assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei
rendiconti;
- esegue verifiche periodiche in cassa;
- cura l’esatta osservanza dello Statuto del Regolamento
da parte di tutti i soci;
- può, in caso di necessità, autorizzare, con propria
delibera, spese ulteriori. Le delibere adottate in via d’urgenza dal
Presidente dovranno essere sottoposte per la ratifica al Consiglio Direttivo
alla prima riunione utile;
- esegue ogni altro mandato conferitogli dal
Consiglio.
Per quanto riguarda gli impegni di natura
finanziaria, il Presidente agisce con firma abbinata a quella
dell’Amministratore.
Il Presidente, il Vice Presidente,e il
Segretario l’Ufficio di Presidenza
dell’Associazione.

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Art. 12 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente, su proposta
del Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta , tra i suoi componenti.
Sostituisce il Presidente in caso di assenza,
impedimento o vacanza.
Coadiuva il Presidente ed esercita le deleghe
ricevute.
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Art. 13 - Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente. Nel
caso in cui non rivesta la carica di Consigliere non ha diritto di
voto.
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Art. 14 - L’Amministratore
L’Amministratore è nominato dal
Presidente. Nel caso in cui non rivesta la carica di Consigliere non ha diritto
di voto.
L’Amministratore è responsabile della
struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell’Associazione.
Tuttavia egli può affidare ad altri incaricati dell’Associazione la custodia degli stessi
o parte di essi mediante sub-inventari, note di
consegna e ricevute.
L’Amministratore è altresì
responsabile:
- dell’esecuzione delle operazioni relative alla gestione
finanziaria ed inventariale dell’Associazione, su indicazione del Presidente o
di chi ne fa le veci, sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti
contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e
dall’Amministratore;
- della tenuta e conservazione delle scritture contabili e
fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 del codice civile, nonché degli altri
libri eventualmente previsti dal’Associazione ;
- di presentare periodicamente ed ogni qualvolta ne viene
richiesto al Presidente ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria
dell’Associazione;
- di predisporre tutti gli elementi al Consiglio Direttivo
per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto
annuale.
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Art. 15 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario dell’Associazione
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il termine di presentazione del bilancio di
previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 novembre dell’anno
che precede quello cui si riferisce ed il termine di approvazione è fissata al
30 novembre.
Il termine di presentazione del rendiconto
annuale da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 maggio dell’anno
successivo a quello cui si riferisce ed il termine di approvazione è fissato al
31 maggio.
Il bilancio di previsione ed il rendiconto
annuale, entro 30 giorni dalla loro approvazione, devono essere affissi per 10
giorni presso la sede.
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Art. 16 - I Circoli
Per il conseguimento delle finalità
istituzionali ed al fine di rendere fattiva la partecipazione degli iscritti
anche di altre Associazioni del tempo libero ed ampliare lo spirito di
colleganza, l’Associazione potrà istituire Circoli o affiliazioni ,nei quali accogliere i propri
soci ed i soci di Associazioni collegate .
Il Circolo o affiliazione costituisce sede organizzativa
decentrata.
Sovraintende alle attività del Circolo o affiliazione un
Comitato, scelto dai soci partecipanti alle attività del Circolo, che agisce
nell’ambito dell’indirizzo programmatico del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, con un Responsabile eletto dagli aderenti al
Circolo.
L’attività del Circolo si svolge secondo le
norme previste da apposito regolamento emanato dall’Associazione . Alle risorse
assegnate al Circolo dal Consiglio Direttivo potranno aggiungersi quelle di ciascun
partecipante alle attività, anche se appartenente ad altra Associazione, ai sensi
dell’art. 111 3° comma, seconda parte del DPR. 917/86, purchè siano a questi garantiti nell’Associazione presso la quale è iscritto i diritti di cui al D. Lgs. 460/97.
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Art. 17 - Entrate e Patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono
costituite:
- da quota parte del tesseramento secondo quanto stabilito
dall’Associazione ;
- da ulteriori quote e proventi derivanti dall’esercizio
delle attività previste dal presente Statuto;
- dal ricavato di raccolte pubbliche di fondi effettuate
occasionalmente;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti,
ecc.;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare
l’attivo sociale;
- da contributi erogati da Enti,Istituzioni,Aziende od altro
Tutte le quote associative annuali non sono
trasmissibili né rivalutabili.
Il patrimonio dell’Associazione per il
conseguimento degli scopi, secondo lo Statuto, è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà
dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio;
- eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge
che pervengono all’Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo purchè non
in contrasto con i fini istituzionali della medesima.
L’Associazione può assumere impegni
finanziari ed obbligazioni in proprio.
E’ fatto divieto all’Associazione di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o
capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa
dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23/12/1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra
associazione con finalità analoghe che nel caso specifico viene individuata
dall'’Associazione , salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.

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Art. 18 - Collegio dei Sindaci
La gestione dell’Associazione è controllata
da un Collegio di Sindaci, composto da tre membri effettivi ,eletti, fra i soci maggiorenni, dall’Assemblea.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica 1 anno
ed i suoi membri sono rieleggibili piu' volte.
Il Collegio dei Sindaci, in linea generale,
esercita le proprie funzioni secondo le norme e con le responsabilità che il
Codice Civile fissa, con particolare riferimento agli artt. 2403, 2404, 2405 e
2407 in quanto applicabili.
In particolare il Collegio dei
Sindaci:
- esercita una funzione di controllo sulla regolarità
degli atti amministrativi dell’Associazione;
- predispone, in collaborazione con l’Amministratore la
relazione sulla situazione di bilancio e sull’andamento finanziario da
presentare con il consuntivo al Consiglio Direttivo per le deliberazioni di
cui agli artt. 8 e 10 del presente Statuto;
- esegue periodicamente le verifiche di cassa e degli atti
amministrativi.
I Sindaci possono assistere, senza diritto di
voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Possono
chiedere che siano messe a verbale osservazioni sugli argomenti in discussione,
limitatamente agli aspetti riguardanti la regolarità amministrativa degli
atti.

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Art. 19 - Sanzioni e ricorsi riguardanti i
soci
Al socio che viola quanto previsto dallo
Statuto e dal Regolamento Etico, possono, da parte del Consiglio Direttivo essere
inflitti le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto (trasgressione di lieve entità ai
comportamenti di correttezza e nei rapporti interni all’Associazione con gli
altri associati);
- sospensione dalle attività fino ad un massimo di 30
giorni (recidiva nelle trasgressioni per le quali sia stato comminato il
richiamo scritto);
- sospensione dalle attività con divieto di accesso ai
locali da 30 a 120 giorni (in caso di ulteriore recidiva o di assunzione di
cariche sociali in associazioni concorrenti);
- radiazione dall’Associazione (per comportamenti che non
consentono la prosecuzione del rapporto associativo, e che hanno o avrebbero
potuto arrecare danno materiale o morale all’Associazione).
Contro i provvedimenti di sospensione dalle
attività non è ammesso alcun reclamo o
ricorso.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo
debbono essere motivate; al socio deve essere
preventivamente contestato l’addebito con facoltà di essere
ascoltato.
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Art. 20 - Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli
Organi
I componenti degli Organi associativi che,
nell’esercizio delle loro funzioni e competenze si rendono responsabili di
inadempienze ai doveri ed alle norme dello Statuto o dei Regolamenti o di
irregolarità nella gestione delle attività di pertinenza, sono passibili di
decadenza dalla carica rivestita su deliberazione del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, fatto salvo
l’obbligo dei risarcimento di eventuali danni arrecati e connessi alle
inadempienze, trasgressioni o irregolarità.
I componenti degli Organi dei quali si
discute, prima delle decisioni del Consiglio Direttivo, hanno diritto di essere
personalmente sentiti e di prendere visione delle contestazioni.
Il provvedimento di decadenza dalla carica o
dall’incarico può essere impugnato, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio direttivo può
comunque decidere la decadenza di un eletto dell’Associazione qualora siano
riscontrate mancanze di cui al primo comma. In questo caso è ammesso, entro 30
giorni, il ricorso al Consiglio dell’Associazione che si pronuncia in via definitiva.

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Art. 21 - Controversie
In caso di controversie fra i soci o fra i
soci e l’Associazione, relativamente all’atto costitutivo o al presente Statuto,
sarà competente un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno delle
parti ed il terzo proveniente da un'altra Associazione , il quale
giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali
controversie non siano per legge demandate al giudizio dell’autorità
giudiziaria.
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Art. 22 - Modifiche dello Statuto
Le modifiche al presente Statuto , devono essere
deliberate e approvate dall’assemblea dei soci, ai fini della verifica dei requisiti necessari
per la convalida di cui all’art. 3 del presente Statuto.

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